Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: riduzione candidati

Una recente sentenza del TAR Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 103/2022 si è espressa su una gara nella quale, tra le indicazioni tecniche, la Stazione Appaltante (SA) precisava che alla procedura sarebbero stati invitati, con successiva RdO, solo i primi 5 operatori che avessero presentato la propria candidatura in risposta ad un avviso d'indagine di mercato. Il giudice non ha censurato tale modalità, definendola nella sentenza quale «criterio oggettivo scelto» dalla SA per limitare il numero degli inviti; in tal modo, ha proseguito la sentenza, si è divenuti in presenza «di una procedura ristretta e non aperta a tutti». Per quanto affermato parrebbe quindi che non sia precluso scegliere la predetta modalità di limitazione degli inviti con la differenza che, rispetto ad esempio al sorteggio, la stessa risulterebbe più snella, semplice d’attuare oltre che incontestabile in quanto basata su dati oggettivi quali la data, l’ora ed il protocollo delle PEC di ricezione delle manifestazioni d'interesse. Inoltre poiché tale modalità di riduzione dei candidati viene ammessa dalla giustizia amministrativa nelle procedure negoziate, la si potrebbe analogamente utilizzare anche per le procedure ristrette (sia sopra che sotto soglia) di cui all'art. 61 del Codice qualora, in relazione alla complessità della gara da svolgere, l’SA decida d’avvalersi di quanto previsto dall’art. 91 della medesima norma. Si chiede se il predetto ragionamento sia percorribile. Ten. Col. Filippo STIVANI.

In una procedura ristretta sopra soglia comunitaria l’art. 91 del D.Lgs. 50/16 prevede che, la Stazione Appaltante (SA), possa operare una selezione degli operatori economici (OE) ai fini di una loro riduzione, individuandone un numero almeno pari a 5. L’ASP di CONSIP, utilizzato nel sopra soglia, ha recentemente introdotto la possibilità di operare ai sensi dell’art. 61 ma con l’esecuzione della fase di selezione/riduzione degli OE, esclusivamente fuori piattaforma. Il Codice non indica alcuna modalità con cui debba essere materialmente realizzata la selezione, rendendo la procedura ristretta difficile d’attuare. Ad avviso di questa SA il metodo più efficace, semplice ed imparziale per eseguirla sarebbe il sorteggio. In alternativa, qualora non lo si ritenesse valido, si chiede di indicare degli esempi concreti e pratici di modalità concorrenziali, sulla base dei quali compire la riduzione in argomento. Una modalità alternativa al sorteggio oggettiva e non eccessivamente gravosa, potrebbe essere quella di effettuare una graduatoria in base: 1- al possesso del maggior numero di certificazioni indicate all'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/16, in corso di validità; 2 - in caso di parità numerica si andrebbe ad individuare il maggior livello d'importanza delle certificazioni, già indicato in ordine percentuale dal medesimo articolo. Esempio pratico: le ditte X ed Y posseggono entrambe 3 certificazioni risultando pari. L'azienda X possiede le ISO 9001 (50%), ISO 45001 (30%) e ISO 14001 (20%) per un totale pari a 100; l'azienda Y possiede invece l'ISO 9001 (50%), l'OHSAS 18001 (30%) e l'ISO 14064-1 (15%) totalizzando un punteggio di 95: tra le due verrebbe quindi selezionata la ditta X poiché risultata in possesso del più alto numero di certificazioni ritenute più rilevanti, rispetto ai parametri di scelta preventivamente indicati dalla SA. Si chiede di fornire un autorevole parere in merito, al fine di rendere utilizzabile la norma in parola. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nelle procedure ristrette sopra soglia comunitaria le Stazioni Appaltanti (SA), quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati qualificati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché ne sia assicurato il numero minimo che non può essere inferiore a 5. In merito alla riduzione del numero dei candidati, il comma 2 dell’art. 91 prevede che le SA indichino ex ante nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, delle modalità che intendono applicare per conseguire tale risultato, specificando il numero minimo dei candidati che intendono invitare e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. In tale contesto, come chiarito dall’ANAC con Delibera n. 348 del 05/04/2018 la scelta di ricorrere al sorteggio pubblico quale strumento di selezione dei candidati, se sorretta da adeguata motivazione espressa dalla SA, risulta coerente con la tipologia di procedura in argomento. Qualora la procedura ristretta sopra soglia sia suddivisa in lotti (Es.: lotti funzionali di un medesimo servizio, riferiti a diverse aree geografiche sul territorio nazionale) sarebbe possibile disciplinare in gara che, ai fini della riduzione dei candidati di cui all’art. 91 del Codice, si procederà con l’effettuare un singolo sorteggio riferito a ciascun lotto? Sarebbe altresì possibile indicare che, seppur sia consentita all’operatore economico la partecipazione a più lotti ed al loro relativo sorteggio, ne potrà comunque risultare aggiudicatario al massimo di uno, corrispondente al primo di una graduatoria di preferenze da esso indicata in fase di candidatura? Ten. Col. Filippo STIVANI.